Scheda di orientamento

Primo incontro: partecipazione personale, delega e poteri del rappresentante

Aggiornata il 22/10/2026 · a cura di Avv. Marino Iannone, responsabile scientifico

In evoluzione

Riferimento normativo

Art. 8, commi 4 e 4-bis, e art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 (come modificati dal D.Lgs. 149/2022 e dal D.Lgs. 216/2024)

Orientamento della Cassazione

Testo vigente. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione; in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari; ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale (art. 8, comma 4). La delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante; nei casi dell’art. 11, comma 7, può essere conferita con firma autenticata; il delegato cura la presentazione e la consegna della delega, con copia non autenticata del proprio documento di identità, per l’acquisizione agli atti (art. 8, comma 4-bis).

Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. I civ., Ord. n. 18106/2024 (02/07/2024): nella mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore; le parti possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di apposita procura specifica per la partecipazione alla mediazione e per il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia, procura che può essere conferita anche al difensore ma deve essere diversa e aggiuntiva rispetto alla procura alle liti. Cass. Sez. III civ., Sent. n. 14676/2025 (31/05/2025): per la valida partecipazione il rappresentante deve essere munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e a conoscenza delle circostanze di fatto rilevanti; non è necessario che la procura contenga un riferimento specifico alla controversia né che sia conferita caso per caso, potendo un’unica procura valere per più procedimenti. Cass. Sez. III civ., Ord. n. 9608/2026 (15/04/2026): la condizione di procedibilità è collegata all’effettivo esperimento della mediazione e non al mero avvio formale; è soddisfatta quando al primo incontro compaia la parte onerata dell’attivazione, personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, anche al solo fine di manifestare l’indisponibilità a proseguire.

Profilo da valutare. Le pronunce del 2024 e del 2025 sono anteriori o concomitanti alla disciplina vigente dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, che ha fissato per legge i requisiti formali della delega (firma non autenticata e estremi del documento); i principi sui poteri sostanziali del rappresentante restano il riferimento interpretativo.

Orientamento dei giudici di merito

Trib. Modena, Sent. n. 87/2025 (21/01/2025): la partecipazione personale della parte a un incontro di mediazione in modalità remota presso lo studio del difensore è validamente realizzata anche se la parte non è in grado di sottoscrivere digitalmente il verbale, la cui validità dipende dalla firma del mediatore; la procura al difensore con ampi poteri è idonea a legittimarne la partecipazione in rappresentanza della parte; la condizione di procedibilità è soddisfatta quando si svolge un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti assistite dai difensori.

Trib. Firenze, Sez. III civ., Sentt. nn. 4545/2026 e 4534/2026 (pubbl. 08/10/2026 e 07/10/2026; G.I. dott.ssa Michela Biggi): la mediazione “collettiva” promossa da più istanti (16 e 27), tutti assenti e rappresentati da un unico delegato “di gruppo”, non assolve la condizione di procedibilità. I giustificati motivi dell’art. 8, comma 4, non sono integrati dalla natura tecnica della lite né dalla distanza quando l’incontro si svolge in videoconferenza; giustificazioni standard identiche per tutti sono inidonee. Il verbale che non dà atto della verifica, da parte del mediatore, della conoscenza dei fatti di ciascuna posizione in capo al delegato e dell’unicità del centro di interessi non prova un valido esperimento. Le sentenze riferiscono un orientamento consolidato del Tribunale di Firenze.

Approfondimenti

Cass. I civ. Ord. n. 18106/2024 | Cass. III civ. Sent. n. 14676/2025 | Cass. III civ. Ord. n. 9608/2026 | Trib. Modena n. 87/2025 | Art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 | Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 | Trib. Firenze n. 4545/2026 | Trib. Firenze n. 4534/2026

Massime collegate a questa scheda

  • Tribunale di Firenze III civile, Sentenza n. 4545 (in pubblicazione)
  • Tribunale di Firenze III civile, Sentenza n. 4534 (in pubblicazione)

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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