Osservatorio Giurisprudenziale — Sportello degli Orientamenti
Proposta del mediatore: presupposti, contenuto e conseguenze processuali del rifiuto
Riferimento normativo
Artt. 11 (commi 1 e 2) e 13 D.Lgs. 28/2010, come modificati dal D.Lgs. 149/2022 (regime transitorio: D.Lgs. 149/2022, art. 35).
Orientamento della Cassazione
Testo vigente. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando l’accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale; la formula in ogni caso se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento; prima della formulazione informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13. La proposta è formulata e comunicata per iscritto; le parti fanno pervenire per iscritto l’accettazione o il rifiuto entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore; in mancanza di risposta la proposta si ha per rifiutata; salvo diverso accordo, la proposta non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel procedimento (comma 2).
L’art. 13, comma 1, prevede che, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla sua formulazione, e la condanni al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto; restano ferme le disposizioni degli artt. 92 e 96, commi 1-3, c.p.c.; le disposizioni si applicano anche alle spese per l’indennità del mediatore e per il compenso dell’esperto. Quando il provvedimento non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità del mediatore e per il compenso dell’esperto, indicandone esplicitamente le ragioni (comma 2). Le disposizioni non si applicano ai procedimenti arbitrali, salvo diverso accordo (comma 3).
Non risultano nell’Osservatorio pronunce di legittimità sull’art. 13.
Orientamento dei giudici di merito
Non sono attualmente censiti provvedimenti di merito su questo orientamento.
Approfondimenti
Art. 11 D.Lgs. 28/2010 | Art. 13 D.Lgs. 28/2010 | D.Lgs. 149/2022 | D.M. 150/2023
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Iscriviti gratuitamenteA cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l. — ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026
