Nell’ordinanza in commento le parti concludevano una mediazione ante causam, senza  andare oltre il primo incontro informativo.
Adivano quindi il tribunale e il giudice, alla prima udienza, diversamente opinando riteneva non conclusa la mediazione senza il superamento del primo incontro, invitandole perciò alla prosecuzione o al rinnovo della procedura conciliativa.


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