La mediazione non può considerarsi esperita con un incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione.
L’omesso avvio, inoltre, determina l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto o l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010.
Tribunale di Pavia – Ordinanza 18.1.2016
Va revocato il decreto ingiuntivo se le parti non avviano la mediazione
Pubblicato il 18 Gennaio 2016
