Le pubbliche amministrazioni devono partecipare obbligatoriamente al procedimento di mediazione demandata.
Il rifiuto a parteciparvi fondato sulla possibilità di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione è ingiustificato in quanto la legge nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico.
Fermo restando che è opportuno procedimentalizzare la loro condotta al riguardo nel senso che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.


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