Scheda di orientamento
Mediazione delegata dal giudice: disciplina e conseguenze dell’inottemperanza
Aggiornata il 22/10/2026 · a cura di Avv. Marino Iannone, responsabile scientifico
Riferimento normativo
Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 (mediazione demandata dal giudice), come introdotto dal D.Lgs. 149/2022 e modificato dal D.Lgs. 216/2024; art. 5, commi 4-6, D.Lgs. 28/2010 (richiamati dall'art. 5-quater, comma 2); art. 6 D.Lgs. 28/2010 (durata, come sostituito dal D.Lgs. 216/2024); D.M. 150/2023. Testo previgente (mediazioni anteriori al regime introdotto dal D.Lgs. 149/2022): art. 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis.
Orientamento della Cassazione
Testo vigente. L’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (comma 1 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216), consente al giudice, anche in appello, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, valutate la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, di disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 (comma 1). La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione dell’art. 5, commi 4, 5 e 6 (comma 2); all’udienza, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda (comma 3).
Giurisprudenza formatasi sul testo previgente (art. 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis; il regime applicabile va accertato, per ciascuna vicenda, in base alla data della domanda di mediazione). Cass. Sez. III civ., Ord. n. 4133/2024: il termine di quindici giorni fissato dal giudice non è perentorio; l’improcedibilità non è collegata al mancato rispetto del termine ma al solo evento dell’esperimento della mediazione. Cass. Sez. III civ., Ord. n. 32454/2024: l’inizio della mediazione oltre il termine di quindici giorni non determina l’improcedibilità se la mediazione si è infruttuosamente conclusa prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Cass. Sez. III civ., Ord. n. 33216/2024: l’inottemperanza all’ordine del giudice comporta l’improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere e residui la decisione sulle sole spese. Cass. Sez. II civ., Ord. n. 22805/2023: la mancata ottemperanza all’invito del giudice determina l’improcedibilità della domanda originaria e non dell’eventuale impugnazione.
Profilo aperto. Le decisioni citate riguardano il testo previgente e il termine di quindici giorni, che l’art. 5-quater vigente non prevede: la trasposizione dei principi al regime vigente non è, allo stato, supportata dai testi consultati e la scheda non prende posizione.
Orientamento dei giudici di merito
C.App. Firenze, Sez. III civ., Sent. n. 2916/2026 (pubbl. 09/10/2026; R.G. 905/2024): nella mediazione demandata in appello la condizione di procedibilità è avverata con la partecipazione personale delle parti del grado; non è necessaria la partecipazione di soggetti estranei al giudizio d’appello, nei cui confronti non è stata proposta impugnazione.
Trib. Benevento, Sent. n. 1391/2026 (pubbl. 05/10/2026; R.G. 2846/2021): l’assenza del convenuto alla mediazione demandata non incide sulla procedibilità quando l’attore si è attivato, né può far accogliere una domanda infondata; comporta però il doppio del contributo unificato e la compensazione delle spese anche in favore della parte vittoriosa nel merito (art. 13 D.Lgs. 28/2010).
Trib. Messina, Sent. n. 1842/2026 (pubbl. 07/10/2026): la declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione demandata produce solo giudicato formale e non preclude la riproposizione della domanda.
Trib. Caltanissetta, Sent. n. 771/2026 (pubbl. 08/10/2026): l’effettivo svolgimento della mediazione demandata ex art. 5-quater assorbe ogni questione sull’originario esperimento della mediazione.
Approfondimenti
Cass. III civ. Ord. n. 4133/2024 | Cass. III civ. Ord. n. 33216/2024 | Cass. III civ. Ord. n. 32454/2024 | Cass. II civ. Ord. n. 22805/2023 | Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 | C.App. Firenze n. 2916/2026 | Trib. Benevento n. 1391/2026 | Trib. Messina n. 1842/2026 | Trib. Caltanissetta n. 771/2026
Massime collegate a questa scheda
- Corte d'Appello di Firenze III civile, Sentenza n. 2916 (in pubblicazione)
- Tribunale di Caltanissetta Civile, Sentenza n. 771 (in pubblicazione)
- Tribunale di Messina Civile, Sentenza n. 1842
- Tribunale di Benevento II civile, Sentenza n. 1391 (in pubblicazione)
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
