Mediazione demandata dal giudice in appello - Potere discrezionale - Insindacabilità - Improcedibilità anche fuori dalle materie obbligatorie
Cass. civ., sez. II, ord. 13/03/2023, n. 7269/2023 - Rel. Fortunato
Massima
La mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 (testo previgente) è condizione di procedibilità della domanda anche nel giudizio di appello e anche quando la controversia non rientri tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ex comma 1-bis. La valutazione sull'opportunità di disporla è espressione di un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità e non soggetto a specifico obbligo di motivazione; ove la mediazione demandata non sia esperita, la domanda è improcedibile.
In una riga
La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità anche in appello e anche fuori dalle materie obbligatorie; la scelta di disporla è discrezionale e insindacabile in cassazione.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5-quater. Due differenze rilevanti: la mediazione può essere disposta fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, e il provvedimento è un'«ordinanza motivata». L'affermazione che la scelta non richiede specifica motivazione riguarda il testo previgente. Sotto la disciplina vigente l'ordinanza va motivata; resta da verificare in giurisprudenza se la valutazione di opportunità sia ancora insindacabile in cassazione.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
