Mediazione demandata in appello: la condizione si avvera al primo incontro anche se il convenuto rifiuta di proseguire
Cass. civ., sez. II, ord. 05/12/2024, n. 31209/2024 - Rel. Papa
Massima
Nella mediazione demandata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 (testo previgente), come in quella obbligatoria, la condizione di procedibilità si avvera con il primo incontro davanti al mediatore quando una parte non compare o dichiara di non voler proseguire. Se il fallimento della mediazione deriva dal rifiuto del convenuto, è irrilevante la regolarità della partecipazione del difensore dell'appellante privo di procura sostanziale; è erronea la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
In una riga
Anche nella mediazione demandata la condizione si avvera al primo incontro chiuso senza accordo; se a farla fallire è il rifiuto del convenuto, i vizi della partecipazione dell'attore sono irrilevanti.
E oggi?
Nel testo vigente: l'art. 5-quater, comma 2, rende la mediazione demandata condizione di procedibilità e richiama l'art. 5, comma 4: la condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo. Il principio della Corte è ora espresso dalla legge.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
