Domanda di mediazione tardiva: improcedibile se, per inerzia della parte, il primo incontro slitta oltre l'udienza di verifica
Cass. civ., sez. II, ord. 05/05/2026, n. 12654/2026 - Rel. Russo
Massima
Il deposito della domanda di mediazione oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, testo anteriore al d.lgs. n. 149/2022) non comporta l'improcedibilità se la mediazione si conclude prima dell'udienza di rinvio. La domanda è invece improcedibile quando, per il colpevole ritardo della parte onerata nel depositare l'istanza, il primo incontro si tiene dopo l'udienza fissata per verificare la condizione di procedibilità.
In una riga
Il ritardo nel depositare la domanda di mediazione è irrilevante se la procedura si chiude prima dell'udienza; rende improcedibile la domanda se, per colpa della parte, il primo incontro cade dopo.
E oggi?
Nel testo vigente: il termine di quindici giorni per depositare la domanda non esiste più. Rilevato il mancato esperimento, il giudice fissa l'udienza successiva dopo la scadenza della durata della mediazione (art. 5, comma 2; durata di sei mesi, prorogabile, art. 6). Resta il rischio indicato dalla Corte: se all'udienza la mediazione non è stata esperita, la domanda è dichiarata improcedibile.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
