Sfratto per morosità - Mutamento del rito - Onere di attivare la mediazione sul locatore - Irrilevanza dell'inerzia dell'intimato
Cass. civ., sez. III, ord. 06/09/2022, n. 26215/2022 - Rel. Graziosi
Massima
Nel procedimento per convalida di sfratto, dopo il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. (art. 5, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 28/2010, testo previgente), l'onere di curare la procedibilità mediante l'avvio della mediazione grava sul locatore che ha proposto la domanda, e non sull'intimato che si sia limitato a difendersi senza proporre domanda riconvenzionale; è manifestamente infondata la censura che pretenda di far discendere l'improcedibilità dall'inerzia o dalla mancata partecipazione dell'intimato alla mediazione.
In una riga
Nello sfratto opposto la mediazione la deve avviare il locatore attore; l'intimato che si limita a difendersi non è onerato e la sua mancata partecipazione non rende improcedibile la domanda.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 6, lettera b). Nei procedimenti per convalida la mediazione non si applica fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. L'onere grava su chi esercita l'azione (art. 5, comma 1). Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
