Primo incontro - Indisponibilità a procedere oltre - Costi della mediazione - Informativa del mediatore
Trib. Livorno - sez. dist. Portoferraio, sent. 07/06/2019, n. 31/2019
Massima
La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria si considera soddisfatta quando le parti, dopo aver depositato regolare domanda di mediazione e aver partecipato al primo incontro davanti al mediatore, dichiarino la propria indisponibilità a procedere oltre, anche se motivata dalla volontà di non sostenere i costi del procedimento, purché tale dichiarazione avvenga dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore sulla funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
In una riga
La procedibilità è soddisfatta quando, all'esito del primo incontro e dell'informativa, le parti dichiarino l'indisponibilità a proseguire, anche per ragioni di costo.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010: la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione; il principio della sentenza coincide con il testo vigente. Quanto ai costi, l'art. 17, comma 3, prevede che ciascuna parte corrisponda, all'atto della domanda o dell'adesione, un'indennità comprensiva delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, e che, quando la mediazione si conclude senza accordo al primo incontro, le parti non siano tenute a corrispondere importi ulteriori: la questione dei costi del procedimento successivi al primo incontro non può dunque più giustificare, di per sé, la rinuncia a partecipare al primo incontro, la cui mancata partecipazione senza giustificato motivo è sanzionata dall'art. 12-bis. La sentenza è anteriore al D.Lgs. 149/2022.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
