L’azione per la reintegrazione nel possesso va promossa entro il termine decadenziale di un anno dal primo atto di spoglio.
Se le parti esperiscono la mediazione, il termine decadenziale per promuovere il ricorso al tribunale rimane sospeso per tutta la durata della mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010, e se il tentativo di conciliazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere presentata entro il medesimo termine, decorrente dal deposito del verbale di mediazione.
L’art. 5 comma 6 cit., si applica sia nell’ipotesi della mediazione obbligatoria che di quella facoltativa, essendo la ratio della norma pensata per incoraggiare il deflazionamento del  contenzioso giudiziario attraverso forme extragiudiziali di risoluzione delle liti, ratio che verrebbe meno ove le parti sapessero che la mediazione facoltativa non è idonea a sospendere i termini di decadenza o di prescrizione.


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