๐ˆ๐๐‚๐Ž๐Œ๐๐„๐“๐„๐๐™๐€ ๐“๐„๐‘๐‘๐ˆ๐“๐Ž๐‘๐ˆ๐€๐‹๐„ ๐„ ๐Œ๐„๐ƒ๐ˆ๐€๐™๐ˆ๐Ž๐๐„ ๐Ž๐๐๐‹๐ˆ๐†๐€๐“๐Ž๐‘๐ˆ๐€: ๐ฎ๐ง๐š ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐š

La recente ordinanza del Tribunale di Trani n. 105/2026 (RG 2025/2024) ha posto una questione di particolare rilevanza per tutti gli operatori della mediazione civile e commerciale:

quale efficacia ha la mancata eccezione di incompetenza territoriale durante la procedura di mediazione obbligatoria?

Una compagnia assicurativa, surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria assicurata, ha introdotto il giudizio presso il Tribunale di Trani. La convenuta partecipa alla mediazione obbligatoria presso quell’organismo senza eccepire che il contratto originario prevedesse la competenza esclusiva del Tribunale di Mantova. Viceversa, l’eccezione viene sollevata solo in giudizio.
Il Giudice, con la citata ordinanza, ha dichiarato l’incompetenza, affermando un principio chiaro: la mancata eccezione di incompetenza territoriale in sede di mediazione non ha alcuna rilevanza processuale e non preclude la possibilitร  di sollevarla successivamente nel giudizio.
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 consente alle parti di derogare alla competenza territoriale “dell’organismo”, non del giudice.
รˆ pur vero che la soluzione, pur formalmente corretta, genera dโ€™altro canto interrogativi rilevanti, come
la ๐ƒ๐ฎ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž: la parte dovrร  esperire una seconda mediazione presso l’organismo territorialmente “corretto” prima di riassumere?
๐๐ฎ๐จ๐ง๐š ๐Ÿ๐ž๐๐ž ๐ž ๐ฅ๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐šฬ€ ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐š๐ฅ๐ž: la partecipazione senza riserve alla mediazione puรฒ configurare un comportamento concludente di rinuncia (almeno temporanea) al foro esclusivo?
๐„๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐ฏ๐ฌ. ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž๐ฅ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐จ ๐ฉ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ณ๐ข๐จ: come bilanciare l’efficienza del sistema con l’autonomia contrattuale delle parti?

Si segnala che il Tribunale ha compensato le spese, riconoscendo una condotta “contraria a buona fede” della convenuta (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010) per non aver sollevato lโ€™eccezione in mediazione.
Appare evidente una contraddizione metodologica che suggerisce dei rilievi. Non sarebbe opportuno prevedere un ๐‘œ๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘–๐‘š๐‘š๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž sulle questioni di competenza in mediazione?

Non รจ forse configurabile un ๐’‚๐’ƒ๐’–๐’”๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’…๐’Š๐’“๐’Š๐’•๐’•๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’„๐’†๐’”๐’”๐’–๐’‚๐’๐’† nell’eccezione tardiva dopo partecipazione senza riserve?
Con la Rete di O.d.M. ed E.d.F. di MedItalia nellโ€™ambito degli approfondimenti per la condivisione delle linee guida, affronteremo, tra lโ€™altro anche lโ€™argomento sulla gestione preliminare delle questioni di competenza.

Resta la convinzione che la mediazione รจ uno strumento straordinario di deflazione del contenzioso, ma ha bisogno di un tessuto culturale e normativo che ne favorisca l’effettivitร , non la duplicazione formale.

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