Nell’ordinanza in commento le parti concludevano una mediazione ante causam, senza andare oltre il primo incontro informativo.
Adivano quindi il tribunale e il giudice, alla prima udienza, diversamente opinando riteneva non conclusa la mediazione senza il superamento del primo incontro, invitandole perciò alla prosecuzione o al rinnovo della procedura conciliativa.
Tribunale di Civitavecchia – Ordinanza 16.1.2016
La mediazione si intende avviata se le parti proseguono oltre il primo incontro
Pubblicato il 16 Gennaio 2016
