Nelle due ordinanze riportate il Tribunale di Pescara ha sanzionato  la banca assente  senza alcuna giustificazione al primo incontro di mediazione, condannandola già alla prima udienza al pagamento  in favore dell’erario della  somma pari al  contributo unificato della causa ex art. 8 D.Lgs. 28/2010.


Condividi questo contenuto

2011 - © Adierre Cameco S.r.l. - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni

Informativa sulla privacy • Cookie policy • Impostazione cookies

Sito web realizzato da Marco Panichi

Ha domande sulla mediazione civile? Chieda pure all'assistente virtuale di Adierre Cameco.