Nelle due ordinanze riportate il Tribunale di Pescara ha sanzionato la banca assente senza alcuna giustificazione al primo incontro di mediazione, condannandola già alla prima udienza al pagamento in favore dell’erario della somma pari al contributo unificato della causa ex art. 8 D.Lgs. 28/2010.
Tribunale di Pescara – Ordinanze 13.04.2016 e 20.4.2016
Condannata la Banca assente in mediazione
Pubblicato il 20 Aprile 2016
