Competenza territoriale dell’ODM: criteri di individuazione e conseguenze dell’incompetenza
In breve
L’art. 4 co. 1 D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione deve essere depositata «presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente»: la disposizione è rimasta invariata dopo le modifiche del D.Lgs. 149/2022 e del D.M. 150/2023. Tuttavia la sua interpretazione ha dato luogo a contrasto giurisprudenziale non ancora risolto.
La competenza territoriale dell’organismo è derogabile con l’accordo delle parti (art. 4 co. 1 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022); in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo cui è stata presentata la prima domanda.
Riferimento normativo
Art. 4 co. 1 D.Lgs. 28/2010; D.M. 150/2023; Artt. 18, 19, 20 c.p.c. (in via analogica)
Per approfondire
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Vai all’Osservatorio →A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.
