Obbligo di informativa del difensore all’assistito: contenuto, forma e responsabilità
In breve
L’art. 4 co. 3 D.Lgs. 28/2010 — nella versione vigente post D.Lgs. 149/2022 — pone a carico dell’avvocato un duplice obbligo informativo verso il proprio assistito: (i) informare della possibilità di ricorrere alla mediazione e delle agevolazioni fiscali (artt. 17 e 20 D.Lgs. 28/2010); (ii) informare dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informativa deve essere fornita chiaramente e per iscritto al momento del conferimento dell’incarico; il documento che la contiene è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.
In caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile (art. 4 co. 3 D.Lgs. 28/2010). Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Riferimento normativo
Art. 4 co. 3 D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 149/2022); Art. 1176 co. 2 c.c.; Codice Deontologico Forense
Per approfondire
- GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELL’AVVOCATO IN MEDIAZIONE
- 2L’AVVOCATO IN MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. La informazione – pubblicità
L’analisi della giurisprudenza di merito, gli approfondimenti e le note operative sono nell’Osservatorio, riservato ai professionisti registrati.
Vai all’Osservatorio →A cura della Direzione Scientifica di Adierre Cameco (Avv. Marino Iannone). Aggiornato il 25 settembre 2026. Sintesi informativa: verificare le pronunce sulle banche dati prima dell’uso professionale.
