Competenza territoriale dell’organismo di mediazione: segnaposto rosso su sfondo chiaro

In breve. Per il Tribunale di Udine (sent. n. 657/2026) la competenza territoriale dell’organismo di mediazione (art. 4 D.Lgs. 28/2010) si valuta sulla sede in cui la procedura si è effettivamente svolta, come risulta dal verbale, anche se quella sede non compare sul portale ministeriale.

Il conflitto ereditario tra coeredi ha una caratteristica che chiunque abbia fatto il mediatore conosce bene: dietro la lite sui beni c’è quasi sempre una storia familiare che nessuna divisione potrà sistemare da sola. Proprio per questo la legge vuole che, prima di arrivare in tribunale, i coeredi provino a sedersi allo stesso tavolo.

Nel caso deciso dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 657 dell’8 ottobre 2026, quel tavolo era stato apparecchiato. Ma in giudizio la difesa delle convenute ha cercato di smontarlo con due eccezioni: l’invito alla mediazione non sarebbe mai arrivato, e l’organismo non sarebbe stato competente per territorio, perché la sua sede di Udine non risultava sul portale ministeriale mediazione.giustizia.it.

La regola e la sua ragione

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda sia depositata «presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia» e che, se le domande sono più d’una, prevalga quella presentata per prima. La competenza dell’organismo, però, non è un dogma: è «derogabile su accordo delle parti».

Il criterio territoriale serve a garantire che la mediazione si svolga in un luogo ragionevolmente accessibile a tutti, vicino alla lite e alle persone che la vivono. Non serve a offrire un argomento in più a chi preferisce non sedersi al tavolo.

La sostanza prevale sul registro

Il Tribunale di Udine ha respinto entrambe le eccezioni con un ragionamento lineare. Il verbale dava atto che la procedura si era svolta presso la sede di Udine dell’organismo e che le parti chiamate erano state convocate personalmente con raccomandata A/R. Tanto bastava: «Quel che rileva è l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione presso la sede di Udine, come riportato nel verbale». Che la sede non comparisse sul portale ministeriale non ha cambiato la sostanza delle cose.

È una decisione che rende giustizia alla ratio dell’istituto. Il legislatore ha voluto per la mediazione un procedimento che si svolge «senza formalità» (art. 8, comma 3) e i cui atti «non sono soggetti a formalità» (art. 3, comma 3). Una lettura che avesse trasformato una mancata annotazione amministrativa in un vizio della procedura avrebbe riprodotto, dentro la mediazione, esattamente la logica di eccezioni e preclusioni che la mediazione esiste per prevenire.

Il peso del verbale, e la responsabilità di chi lo scrive

Il Tribunale va oltre e attribuisce al verbale del mediatore, redatto «nell’esercizio delle funzioni certificative attribuitegli dalla legge», piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in sua presenza. È un’affermazione impegnativa, che rafforza molto la posizione dell’organismo ma non è pacifica: va presa per ciò che è, la posizione di questo giudice.

Proprio per questo merita una riflessione. Più la giurisprudenza riconosce valore al verbale, più cresce la responsabilità di chi lo redige. L’art. 8, comma 6, affida al mediatore la redazione del verbale del primo incontro, sottoscritto da tutti i partecipanti. Quel documento non è una formalità da sbrigare a fine incontro. È la memoria di ciò che è accaduto al tavolo: chi c’era, dove, come era stato convocato.

Indicazioni per gli organismi

  • Tenere aggiornate sul portale ministeriale tutte le sedi in cui si svolgono gli incontri. Questa volta il giudice ha guardato alla sostanza; non è detto che accada sempre.
  • Indicare nel verbale la sede di svolgimento, anche quando l’incontro avviene da remoto con il mediatore collegato da una sede secondaria.
  • Descrivere con precisione le modalità di convocazione: mezzo, data, destinatari. È la risposta più semplice a chi, in giudizio, sostiene di non essere mai stato invitato.

Il messaggio della sentenza va oltre il caso: chi ha avuto l’occasione di sedersi al tavolo e non l’ha colta non può poi rimproverare alla mediazione un difetto di forma.

Domande frequenti

Quale organismo di mediazione è competente per territorio?

Un organismo con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; se ci sono più domande prevale la prima depositata; le parti possono derogare d’accordo (art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010).

Conta la sede secondaria dell’organismo se non risulta dal portale ministeriale?

Per il Tribunale di Udine (sent. 657/2026) conta la sede in cui la mediazione si è effettivamente svolta, come attestato dal verbale.

Che valore ha il verbale del mediatore?

Il Tribunale di Udine gli ha riconosciuto piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti davanti al mediatore; si tratta però di una posizione non pacifica.

Per approfondire

Riferimenti: Trib. Udine, sent. n. 657/2026 (R.G. 1411/2025, pubbl. 08/10/2026), G. dott.ssa Francesca Clocchiatti – testo consultato sulla Banca Dati di Merito. Norme (testo vigente verificato su Normattiva): artt. 3, comma 3; 4, comma 1; 8, commi 3 e 6, D.Lgs. 28/2010.

Le pronunce citate sono consultabili, con massima e principio di diritto, nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco, riservato agli iscritti. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale. Vai all’Osservatorio

Avv. Marino Iannone – Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l.


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