Mediazione demandata dal giudice: due fumetti di dialogo stilizzati

In breve. Nella mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010): in appello partecipano le parti del grado (C.App. Firenze 2916/2026); le spese della mediazione seguono la soccombenza; la sentenza di improcedibilità non impedisce di riproporre la domanda (Trib. Messina 1842/2026).

Esiste un momento, nella vita di molte cause, in cui il giudice si accorge che la sentenza che sta per scrivere chiuderà il processo ma non il conflitto. Per quel momento la legge gli offre uno strumento: l’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 gli consente di disporre la mediazione, con ordinanza motivata, anche in appello e fino a quando fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. È un invito autorevole a fare un passo indietro, o forse di lato: tornare a parlarsi prima che un terzo decida.

Così disposta, la mediazione diventa condizione di procedibilità. Tre pronunce pubblicate nella prima metà di ottobre 2026 mostrano come i giudici di merito stanno dando forma all’istituto, e quanto spazio vi sia per una lettura che ne rispetti lo spirito.

Al tavolo siedono le parti del conflitto attuale

Davanti alla Corte d’Appello di Firenze (sent. n. 2916 del 9 ottobre 2026) l’appellato sosteneva che la mediazione demandata avrebbe dovuto coinvolgere anche due condomini già convenuti in primo grado. La Corte ha respinto l’obiezione: in appello non è necessaria la partecipazione di soggetti estranei al grado, nei cui confronti non è stata proposta impugnazione. La condizione di procedibilità si è avverata con la partecipazione personale delle parti dell’appello, assistite dai difensori, anche se l’incontro si è chiuso senza accordo.

Al tavolo devono sedere le persone che il conflitto, in quel momento, lo vivono. Pretendere di più non avrebbe reso la mediazione più autentica: l’avrebbe solo resa più difficile da svolgere.

Le spese della mediazione non sono una punizione

La stessa sentenza contiene un’indicazione preziosa anche fuori dall’appello. Le spese della mediazione svolta prima del giudizio possono essere poste a carico della parte soccombente anche se questa non era stata convocata, perché la condanna non è una sanzione per l’assenza, ma un accessorio delle spese di lite. Vale purché l’attività sia collegata alla controversia e non risulti inutile o abusiva.

Il principio rimette le cose al loro posto: il tempo e le risorse spesi per cercare un accordo non sono un costo da scaricare su chi ci ha provato.

L’improcedibilità chiude un processo, non il conflitto

Il Tribunale di Messina (sent. n. 1842 del 7 ottobre 2026) ha deciso un’impugnazione di delibere condominiali proposta da chi, anni prima, si era visto dichiarare improcedibile una domanda analoga per non aver svolto in tempo la mediazione disposta dal giudice. Il condominio invocava il giudicato. Il Tribunale lo ha escluso: la sentenza di improcedibilità decide su un presupposto processuale, produce effetti solo nel processo in cui è stata emessa e non impedisce di riproporre la domanda.

Il caso porta con sé una lezione amara. Quella controversia, nata da una delibera del 2002, è arrivata a una nuova sentenza nel 2026 passando per un giudizio dichiarato improcedibile e confermato fino in Cassazione. Ventiquattro anni di lite che una mediazione presa sul serio, quando il giudice l’aveva disposta, avrebbe forse potuto risparmiare a tutti.

Quando la mediazione si fa davvero

Il Tribunale di Caltanissetta (sent. n. 771 dell’8 ottobre 2026) ha infine ritenuto superata ogni questione sull’originaria mediazione per effetto dell’effettivo svolgimento di quella demandata ex art. 5-quater. È la conferma che il valore dell’istituto sta nell’esperienza concreta del confronto: quando questa c’è stata, le dispute sul “prima” perdono importanza.

In sintesi

  • In appello partecipano le parti del grado: la mediazione segue il perimetro del conflitto attuale.
  • Le spese di una mediazione validamente attivata seguono la soccombenza: non sono una pena.
  • La declaratoria di improcedibilità non chiude il conflitto, lo rinvia con costi e tempi in più.
  • Quando il giudice dispone la mediazione, conviene prenderla sul serio: è spesso l’ultima occasione per decidere da sé.

Domande frequenti

Il giudice può disporre la mediazione anche in appello?

Sì. L’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 lo consente anche in appello, fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

Chi deve partecipare alla mediazione demandata in appello?

Le parti del giudizio d’appello; non è necessaria la partecipazione di chi non è parte del grado (C.App. Firenze 2916/2026).

Se la domanda è dichiarata improcedibile si può riproporla?

Sì: la sentenza di improcedibilità decide su un presupposto processuale e non forma giudicato sul merito (Trib. Messina 1842/2026), ma comporta nuovi tempi e costi.

Per approfondire

Riferimenti: C. App. Firenze, Sez. III civ., sent. n. 2916/2026 (R.G. 905/2024, pubbl. 09/10/2026); Trib. Messina, sent. n. 1842/2026 (R.G. 1370/2024, pubbl. 07/10/2026); Trib. Caltanissetta, sent. n. 771/2026 (R.G. 1282/2024, pubbl. 08/10/2026) – testi consultati sulla Banca Dati di Merito. Norma: art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 (testo vigente verificato su Normattiva).

Le pronunce citate sono consultabili, con massima e principio di diritto, nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco, riservato agli iscritti. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale. Vai all’Osservatorio

Avv. Marino Iannone – Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l.


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