Osservatorio Giurisprudenziale — Sportello degli Orientamenti
Spese della mediazione obbligatoria: liquidazione nella sentenza di merito secondo il criterio della soccombenza
Riferimento normativo
Artt. 91 ss. c.p.c.; art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010; art. 426 c.p.c. (mutamento del rito); D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (parametri forensi)
Orientamento della Cassazione
Le spese sostenute per il procedimento di mediazione (quelle versate all’organismo e il compenso del difensore per l’attività ivi prestata) sono state assimilate alle spese del processo e liquidate secondo il criterio della soccombenza da Trib. Treviso, Sent. n. 688/2026, che richiama a sostegno due pronunce di legittimità: la prima (n. 5389/2024) enuncia il principio, la seconda (n. 32306/2023) ne costituisce una premessa, l’assimilazione delle spese di mediazione a quelle giudiziali.
Cass. Sez. II civ., Ord. n. 5389 del 29/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5389CIV; udienza 15/12/2023; rel. Giannaccari; R.G. 4579/2020). Verificata su SentenzeWeb (Italgiure, 01/10/2026) sugli estratti del testo: le spese del giudizio di mediazione «fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio» della soccombenza; nel caso esaminato la parte soccombente è condannata alle spese di mediazione «in considerazione del suo rifiuto a concludere l’accordo conciliativo». La data del 20/02/2024 indicata da Trib. Treviso è inesatta (refuso): la pronuncia è del 29/02/2024. Testo integrale non letto per intero.
Cass. Sez. II civ., Ord. n. 32306/2023 (21/11/2023; ECLI:IT:CASS:2023:32306CIV; Rv. 669388-01; R.G. 5471/2023; rel. Besso Marcheis). Verificata sul testo integrale (SentenzeWeb, 01/10/2026). Regolamento di competenza per valore: la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non va considerata ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore, rientrando tra le spese di instaurazione del procedimento, non cumulabili con la domanda. A conferma la Corte richiama l’art. 13 D.Lgs. 28/2010, rubricato «spese processuali», che considera anche l’indennità del mediatore e il compenso dell’esperto, «assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio». La pronuncia non decide la liquidazione delle spese di mediazione secondo soccombenza nella sentenza di merito: l’assimilazione è una premessa del ragionamento di Trib. Treviso, non il principio deciso.
Orientamento dei giudici di merito
Trib. Treviso, Sez. III civ., Sent. n. 688/2026 (deposito minuta 19/05/2026; pubbl. 20/05/2026; G.O.P. dott.ssa Sonia Andreatta; R.G. 2384/2024). In un procedimento di sfratto, a seguito di opposizione dell’intimato, il giudice aveva disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e assegnato alle parti il termine per la domanda di mediazione; la mediazione, attivata dall’intimante davanti a un organismo, si è conclusa con esito negativo. In sentenza il Tribunale liquida, a carico del resistente soccombente, € 237,90 per le spese di avvio e partecipazione alla mediazione e € 851,00 a titolo di compenso del difensore per l’attività prestata in mediazione, determinato sul valore indicato nella domanda di mediazione (€ 3.240,00) e sulla tabella allegata al D.M. n. 147/2022.
Il Tribunale richiama, come citati nel testo della sentenza e da esso definita una giurisprudenza di merito «pressoché unanime»: Trib. Catanzaro, sent. n. 464 del 22/03/2023; Trib. Trieste, sent. 01/03/2021; Trib. Mantova, 09/04/2018; Trib. Massa, sent. n. 1030 del 09/11/2016; Trib. Milano, 21/07/2016; Trib. Modena, 09/03/2012. Nota di verifica: questi precedenti sono riportati come citati nella sentenza di Treviso; il testo integrale non è stato controllato sulle fonti ufficiali.
C.App. Firenze, Sez. III civ., Sent. n. 2916/2026 (pubbl. 09/10/2026): la condanna alle spese della mediazione ante causam non è una sanzione per la mancata partecipazione, ma un accessorio delle spese, liquidabile secondo soccombenza quando l’attività è causalmente collegata alla controversia e non è inutile o abusiva; può gravare anche sulla parte soccombente che non era stata convocata.
Trib. Benevento, Sent. n. 1391/2026 (pubbl. 05/10/2026): la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione demandata giustifica la compensazione delle spese anche a favore della parte vittoriosa nel merito (artt. 92, comma 2, c.p.c. e 13 D.Lgs. 28/2010).
Approfondimenti
Fonte ufficiale: Banca Dati di Merito (BDP) – Tribunale di Treviso n. 688/2026, R.G. 2384/2024, deposito minuta 19/05/2026, pubblicazione 20/05/2026 | Cass. II civ. Ord. n. 5389/2024 | Cass. II civ. Ord. n. 32306/2023 (competenza per valore; assimilazione delle spese di mediazione) | Art. 13 D.Lgs. 28/2010 | Artt. 91 ss. c.p.c. | Art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010 | D.M. 55/2014 (mod. D.M. 147/2022) | C.App. Firenze n. 2916/2026 | Trib. Benevento n. 1391/2026
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Iscriviti gratuitamenteA cura dell'Osservatorio Giurisprudenziale — Adierre Cameco S.r.l. — ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2026
