In breve. Chi non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione obbligatoria è condannato a versare allo Stato il doppio del contributo unificato (art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010) e può vedersi compensare le spese anche se vince la causa (Trib. Benevento 1391/2026). Per le mediazioni anteriori alla riforma vale il regime previgente.
Nelle sale di mediazione c’è una figura che i mediatori conoscono bene: la sedia vuota. È quella della parte invitata che non si presenta, spesso perché convinta di avere ragione, o perché pensa che la mediazione sia soltanto un passaggio da far scadere prima della causa. Tre sentenze pubblicate tra il 5 e il 9 ottobre 2026 raccontano quanto quella sedia vuota possa costare.
Che cosa prevede la legge
L’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 disciplina le conseguenze della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro. Il giudice può trarne argomenti di prova (comma 1). Quando la mediazione è condizione di procedibilità, condanna la parte costituita che non ha partecipato a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (comma 2). Se richiesto, può inoltre condannarla, quando è soccombente, a pagare alla controparte una somma determinata in via equitativa (comma 3).
Non si tratta, però, di una legge che punisce. Il primo incontro serve proprio a capire se ci sono le condizioni per proseguire, e chi partecipa resta libero di dichiarare che non intende farlo. La sanzione colpisce chi ha rifiutato persino di ascoltare.
Il giustificato motivo deve essere vero, e provato
Il Tribunale di Napoli Nord (sent. n. 3113 del 7 ottobre 2026) ha deciso un’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali: la società opponente non si era presentata all’incontro e non aveva addotto alcuna giustificazione. Il giudice ricorda che soltanto un giustificato motivo, provato da chi lo invoca, evita la sanzione. Precisa anche che il raddoppio si calcola sul contributo dovuto per legge, non su quello eventualmente versato in misura inferiore.
Vincere la causa, perdere le spese
La decisione più eloquente è del Tribunale di Benevento (sent. n. 1391 del 5 ottobre 2026). Le convenute hanno vinto nel merito: la domanda dell’attore è stata respinta. Ma non si erano presentate alla mediazione disposta dal giudice. Il risultato è una vittoria a metà: condanna al doppio del contributo unificato e compensazione integrale delle spese, perché, scrive il giudice, non si può «premiare con la refusione degli onorari la parte che ha disatteso un ordine del giudice». La sentenza indica la norma come «art. 12, comma 2»: il riferimento corretto, verificato sul testo ufficiale, è l’art. 12-bis, comma 2.
Il caso dice qualcosa che va oltre la tecnica processuale. Avere ragione non basta. Chi pensa di potersi sottrarre al confronto perché tanto vincerà la causa scopre che il sistema chiede anche di aver tentato, lealmente, di non arrivarci.
Quando la mediazione è anteriore alla riforma
Il Tribunale di Torre Annunziata (sent. n. 2357 del 9 ottobre 2026) ha applicato il previgente art. 8, comma 4-bis, che prevedeva una somma pari al contributo unificato, non al doppio, perché la mediazione si era conclusa il 30 marzo 2023, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. È un promemoria utile: il regime applicabile dipende dalla data della mediazione, e va verificato ogni volta.
La stessa sentenza contiene un principio delicato in materia ereditaria. Il chiamato all’eredità che si limita a partecipare, come parte invitata, alla mediazione promossa da altri non accetta per ciò solo l’eredità. Chi la promuove, invece, compie un atto che il giudice ritiene «già di per sé significativo della volontà di accettare». Un motivo in più per non disertare: partecipare non compromette la posizione di nessuno.
Il prezzo più alto
Il doppio del contributo unificato e le spese compensate sono costi misurabili. Ce n’è un altro che nessuna sentenza quantifica: l’occasione perduta di risolvere da sé il proprio conflitto, con soluzioni che un giudice non potrebbe mai imporre. Chi lascia vuota la sedia non risparmia tempo. Consegna ad altri la decisione sul proprio rapporto.
Che cosa fare
- Se si è invitati e non si può partecipare, comunicarlo per tempo e documentare un impedimento reale: le formule generiche non reggono.
- Se l’impedimento è serio, valutare la delega a un rappresentante che conosca i fatti e abbia i poteri per decidere, come prevede l’art. 8, commi 4 e 4-bis.
- Ricordare che partecipare al primo incontro non obbliga a firmare nulla: significa soltanto ascoltare e farsi ascoltare.
Domande frequenti
Cosa rischia chi non si presenta alla mediazione obbligatoria?
Se non ha un giustificato motivo, la condanna a versare allo Stato il doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; inoltre il giudice può trarne argomenti di prova e, se richiesto, condannarlo a una somma in favore della controparte (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
Partecipare al primo incontro obbliga a raggiungere un accordo?
No. Al primo incontro le parti possono anche dichiarare di non voler proseguire: la sanzione colpisce solo chi non partecipa senza giustificato motivo.
Si applica sempre il doppio contributo unificato?
No: per le mediazioni anteriori alla riforma si applica il previgente art. 8, comma 4-bis, che prevedeva una somma pari al contributo unificato (Trib. Torre Annunziata 2357/2026).
Per approfondire
- Un delegato per ventisette: perché la mediazione “di gruppo” non è mediazione (Trib. Firenze 4545 e 4534/2026)
- Quando è il giudice a dire «provate a parlarvi»: la mediazione demandata nella giurisprudenza di ottobre 2026
- Le sanzioni per mancata partecipazione: art. 12-bis
- Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco
Riferimenti: Trib. Napoli Nord, sent. n. 3113/2026 (R.G. 3741/2024, pubbl. 07/10/2026); Trib. Benevento, Sez. II civ., sent. n. 1391/2026 (R.G. 2846/2021, pubbl. 05/10/2026); Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2357/2026 (R.G. 4577/2023, pubbl. 09/10/2026) – testi consultati sulla Banca Dati di Merito. Norme (verificate su Normattiva): art. 12-bis D.Lgs. 28/2010; art. 8, commi 4 e 4-bis; art. 8, comma 4-bis, nel testo previgente.
Le pronunce citate sono consultabili, con massima e principio di diritto, nell’Osservatorio Giurisprudenziale di Adierre Cameco, riservato agli iscritti. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale. Vai all’Osservatorio
Avv. Marino Iannone – Responsabile Scientifico, Adierre Cameco S.r.l.
