Scheda di orientamento

Procura speciale alla mediazione: requisiti di forma e di contenuto

Aggiornata il 22/10/2026 · a cura di Avv. Marino Iannone, responsabile scientifico

In evoluzione

Riferimento normativo

Art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (come modificati dal D.Lgs. 149/2022 e dal D.Lgs. 216/2024); art. 1392 c.c.

Orientamento della Cassazione

Testo vigente. La delega per la partecipazione all’incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante (firma autenticata solo nei casi dell’art. 11, comma 7); il delegato ne cura la presentazione con copia non autenticata del proprio documento; il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia (art. 8, commi 4 e 4-bis).

Giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. I civ., Ord. n. 18106/2024 (02/07/2024): la procura sostanziale per la mediazione, anche se conferita al difensore, deve essere specifica per la partecipazione alla mediazione e per il potere di disporre dei diritti oggetto della controversia, e deve essere diversa e aggiuntiva rispetto alla procura alle liti. Cass. Sez. III civ., Sent. n. 14676/2025 (31/05/2025): il rappresentante deve essere munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e a conoscenza delle circostanze di fatto rilevanti; non è necessario che la procura contenga un espresso riferimento alla specifica controversia né che sia conferita caso per caso: un’unica procura può valere per più procedimenti di mediazione. Cass. Sez. II civ., Ord. n. 10978/2026 (24/04/2026): la comparizione personale può essere sostituita da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di procura scritta e sottoscritta, senza necessità di autenticazione (procura ex art. 1392 c.c., distinta dalla procura alle liti). Cass. Sez. III civ., Ord. n. 9608/2026 (15/04/2026): la condizione di procedibilità è soddisfatta quando al primo incontro compaia la parte onerata, personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

Orientamento dei giudici di merito

Trib. Modena, Sent. n. 87/2025 (21/01/2025): la procura rilasciata dalla parte al difensore, con il conferimento dei più ampi poteri e facoltà di legge, è idonea a legittimare la partecipazione del difensore al procedimento di mediazione in rappresentanza della parte; l’impossibilità della parte di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la partecipazione personale avvenuta in remoto.

Trib. Firenze, Sentt. nn. 4545/2026 e 4534/2026 (ottobre 2026): la delega richiede, oltre ai requisiti formali dell’art. 8, comma 4-bis (introdotto dal D.Lgs. 216/2024), giustificati motivi che impediscano la partecipazione personale, anche telematica; il delegato deve avere una conoscenza approfondita dei fatti di ciascuna posizione (richiamata Cass. 14676/2025), che non è integrata dalla dichiarazione generica di conoscere “i fatti di causa per ogni singola posizione”.

Approfondimenti

Cass. I civ. Ord. n. 18106/2024 | Cass. III civ. Sent. n. 14676/2025 | Cass. III civ. Ord. n. 9608/2026 | Cass. II civ. Ord. n. 10978/2026 | Trib. Modena n. 87/2025 | Art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 | Art. 1392 c.c. | Trib. Firenze n. 4545/2026 | Trib. Firenze n. 4534/2026

Massime collegate a questa scheda

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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