Cassazione Post D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Condizione di procedibilità - Contratti bancari e finanziari - Esclusione del leasing immobiliare

Cass. civ., sez. III, ord. 27/07/2026, n. 24125/2026

Massima

Ai fini della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, il riferimento ai contratti bancari e finanziari richiama la disciplina del codice civile e del T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e la contrattualistica degli strumenti finanziari del T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998); esso non si estende quindi al leasing immobiliare, nonostante la finalità di finanziamento, specificamente funzionale all'acquisto o all'utilizzo del bene.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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