Domanda dichiarata improcedibile per mediazione tardiva: in appello non occorre riproporre il merito ex art. 346 c.p.c.
Cass. civ., sez. II, sent. 30/10/2024, n. 28078/2024 - Rel. Criscuolo
Massima
Quando il giudizio di primo grado è definito in rito con la declaratoria di improcedibilità della domanda per tardivo avvio della mediazione, la parte interamente soccombente che impugna tale statuizione non deve riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le ragioni di merito della domanda, rimaste assorbite in senso improprio. Se la censura sull'improcedibilità è fondata, il giudice d'appello deve esaminare il merito della lite.
In una riga
Se il primo grado si chiude con l'improcedibilità per mediazione tardiva, l'appellante che la contesta non deve riproporre il merito: accolta la censura, il giudice d'appello decide nel merito.
E oggi?
Nel testo vigente: il termine di quindici giorni per avviare la mediazione non è più previsto (art. 5, comma 2, e art. 5-quater). Il principio sull'art. 346 c.p.c. riguarda il processo d'appello e non è inciso dalla riforma.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
