Monitorio bancario senza mediazione: la domanda subordinata di condanna resta improcedibile
Cass. civ., sez. I, ord. 29/10/2025, n. 28596/2025 - Rel. Caiazzo
Massima
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria l'onere di promuovere la mediazione grava sull'opposto (Cass. S.U. n. 19596/2020). Se la mediazione non è stata promossa, il giudice d'appello che revoca il decreto non può accogliere nel merito la domanda di condanna proposta in subordine dalla banca: instaurato il giudizio ordinario di cognizione, anche quella domanda resta improcedibile.
In una riga
Senza mediazione promossa dall'opposto, revocato il decreto ingiuntivo, è improcedibile anche la domanda subordinata di condanna del creditore.
E oggi?
Nel testo vigente: l'art. 5-bis pone l'onere di presentare la domanda di mediazione su chi ha chiesto il decreto ingiuntivo; se la mediazione non è esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso, revoca il decreto e provvede sulle spese. Il principio sulla domanda di condanna proposta in subordine resta coerente con il testo vigente.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
