Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di avvio della mediazione - Procedura attivata da parte diversa dall'onerato - Scopo deflattivo raggiunto
Cass. civ., sez. III, ord. 18/12/2023, n. 35364/2023 - Rel. Ambrosi
Massima
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (testo previgente) introdotte con ricorso monitorio, l'onere di promuovere la mediazione, una volta instaurata l'opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, grava sull'opposto (Cass. S.U. n. 19596/2020). Tuttavia, se la procedura è stata comunque attivata, ancorché non dalla parte onerata, lo scopo deflattivo della norma è integrato e la mancata partecipazione dell'opposto al procedimento di mediazione è irrilevante ai fini della procedibilità.
In una riga
La condizione di procedibilità è soddisfatta dalla mediazione effettivamente attivata, anche se promossa da parte diversa da quella onerata: lo scopo deflattivo è raggiunto e la mancata partecipazione dell'onerato è irrilevante.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5-bis pone l'onere su chi ha chiesto il decreto ingiuntivo. La norma sanziona il caso in cui la mediazione «non è stata esperita». Il principio della Corte, per cui la procedura comunque attivata soddisfa la condizione, resta coerente con il testo vigente.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
