Opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione - Onere della mediazione sull'opposto - Conferma di Cass. S.U. n. 19596/2020
Cass. civ., sez. III, ord. 23/10/2023, n. 29299/2023 - Rel. Graziosi
Massima
In conformità a Cass. S.U. n. 19596/2020, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (testo previgente) introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo - nella specie, per canoni di locazione - l'onere di promuovere la mediazione, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, grava sulla parte opposta; in mancanza, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria con revoca del decreto ingiuntivo. Non sussistono ragioni per sottoporre nuovamente la questione alle Sezioni Unite.
In una riga
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di avviare la mediazione è dell'opposto (creditore); se non lo assolve, il decreto è revocato.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5-bis recepisce espressamente la soluzione di Cass. S.U. 19596/2020. La questione è oggi risolta dalla legge.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
