Cassazione Ante D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Mediazione demandata nell'opposizione a decreto ingiuntivo: norma processuale, onere sull'opposto e revoca del decreto

Cass. civ., sez. II, ord. 03/12/2021, n. 38271/2021 - Rel. Besso Marcheis

Massima

La mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, nel testo introdotto dal d.l. n. 69/2013, è disposizione processuale soggetta al principio tempus regit actum. Il principio di Cass. S.U. n. 19596/2020, che nell'opposizione a decreto ingiuntivo pone sull'opposto l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria, si applica anche alla mediazione demandata: al mancato esperimento seguono l'improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto opposto.

In una riga

Anche nella mediazione demandata dal giudice l'onere di avviarla grava sull'opposto; se manca, l'opposizione è improcedibile e il decreto è revocato.

E oggi?

Nel testo vigente: la mediazione demandata dal giudice è regolata dall'art. 5-quater (anche in appello, con ordinanza motivata). L'art. 5-bis pone l'onere sulla parte che ha chiesto il decreto ingiuntivo, ma solo per le materie di mediazione obbligatoria dell'art. 5, comma 1; per la mediazione demandata nel giudizio di opposizione il riferimento resta il principio affermato dalla Corte.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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