Mediazione obbligatoria - Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di promuovere la mediazione - Parte opposta
C. App. Perugia, sent. 03/07/2024, n. 472/2024
Massima
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, testo previgente), l'onere di promuovere la mediazione, decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, grava sull'opposto; in difetto, all'improcedibilità segue la revoca del decreto. Se la procedura è introdotta dall'opponente anziché dall'opposto, non vi è mancanza del tentativo: non conseguono né l'improcedibilità dell'opposizione né la revoca del decreto.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5-bis. L'onere grava sul ricorrente in monitorio; la norma colpisce il caso in cui la mediazione «non è stata esperita». Il principio resta coerente.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
