Condominio - Nullità delibera per lavori su proprietà esclusiva (bocche di lupo) - Rendiconto incompleto ex art. 1130-bis c.c. - Riparto indennizzo legge Pinto - Conferma su procura sostanziale in mediazione obbligatoria
Cass. civ., sez. II, ord. 24/04/2026, n. 10978/2026
Massima
Nel procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, la comparizione personale della parte può essere sostituita da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di procura scritta e sottoscritta, senza necessità di autenticazione (procura ex art. 1392 c.c., distinta dalla procura alle liti).
In una riga
La parte può farsi sostituire in mediazione da un rappresentante sostanziale, anche il proprio difensore, munito di procura scritta non autenticata (art. 1392 c.c.), distinta dalla procura alle liti.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 8, commi 4 e 4-bis. La delega è ammessa in presenza di giustificati motivi ed è conferita con atto a firma non autenticata, con gli estremi del documento d'identità del delegante. L'assenza di autenticazione affermata dalla Corte coincide con il testo vigente; vanno però aggiunti il requisito dei giustificati motivi e la forma della delega.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
