Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire la mediazione - Imputazione alla parte opposta (creditore) - Errore del giudice di merito - Sanatoria in appello
Cass. civ., sez. III, ord. 20/10/2025, n. 27944/2025
Massima
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice ha erroneamente posto a carico dell'opponente l'onere di avviare la mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, in contrasto con Cass. S.U. n. 19596/2020, il successivo rilievo del mancato esperimento equivale a mancato esercizio del potere di rilevare il difetto di mediazione, anche nei confronti della parte opposta realmente onerata e non tempestivamente sollecitata: ne consegue la sanatoria del difetto di procedibilità.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5-bis codifica la regola di Cass. S.U. 19596/2020: l'onere grava su chi ha chiesto il decreto ingiuntivo. Il principio della sanatoria per mancato tempestivo rilievo resta attuale alla luce della decadenza dell'art. 5, comma 2.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
