Mediazione obbligatoria - Contratti bancari - Cassazione
Cass. civ., sez. I, ord. 21/10/2022, n. 31209/2022
Massima ufficiale del CED
In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.
In una riga
La fideiussione prestata in favore del cliente della banca non è un contratto bancario tipico: le relative controversie non sono soggette a mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, testo previgente).
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 1. L'elenco vigente comprende ancora i «contratti assicurativi, bancari e finanziari» e la riforma non vi ha aggiunto la fideiussione. Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
