Termine di quindici giorni per la domanda di mediazione - Natura non perentoria - Estensione alla mediazione obbligatoria ex lege
Cass. civ., sez. I, ord. 31/03/2023, n. 9102/2023 - Rel. Crolla
Massima
Il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per depositare la domanda di mediazione non è perentorio: ai fini della procedibilità conta l'utile esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio. Il principio, affermato per la mediazione demandata (Cass. n. 40035/2021), vale anche per la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (testo previgente); è quindi erronea l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo se la mediazione, avviata in ritardo, si è conclusa prima dell'udienza.
In una riga
Il termine di quindici giorni per avviare la mediazione non è perentorio, sia nella mediazione demandata sia in quella obbligatoria: conta l'esperimento della procedura prima dell'udienza di rinvio.
E oggi?
Nel testo vigente: artt. 5, comma 2 e 5-quater, comma 1. Il testo vigente non prevede più l'assegnazione di un termine di quindici giorni per presentare la domanda: il giudice fissa direttamente l'udienza successiva alla scadenza della durata della mediazione. Il criterio affermato dalla Corte, cioè l'esperimento della procedura entro l'udienza, coincide con l'impianto attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
