Chi ha agito senza mediazione non può dolersi dell'improcedibilità della propria domanda
Cass. civ., sez. II, ord. 11/04/2025, n. 9522/2025 - Rel. Fortunato
Massima
È inammissibile il motivo con cui l'attore, che ha proposto la domanda senza avviare la mediazione obbligatoria, ne lamenta il mancato esperimento: per il divieto di autoeccezioni egli non ha interesse a far valere una violazione che si risolverebbe a suo esclusivo danno. In ogni caso, se il difetto non è stato eccepito o rilevato entro la prima udienza, la domanda resta procedibile.
In una riga
L'attore che non ha avviato la mediazione non ha interesse a eccepirne il mancato esperimento.
E oggi?
Nel testo vigente: l'art. 5, comma 2, conferma che l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza. Il principio della Corte non è inciso dalla riforma.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
