Obbligo di informativa dell'avvocato - Art. 4, comma 3 - Mediazione facoltativa - Annullabilità del contratto d'opera professionale
Cass. civ., sez. II, ord. 07/12/2022, n. 35971/2022 - Rel. Fortunato
Massima
L'obbligo dell'avvocato di informare per iscritto l'assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione (art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010), vigente dal 20 marzo 2010, non è stato inciso dalla sentenza C. cost. n. 272/2012 quanto alla mediazione facoltativa. La sua violazione rende annullabile il contratto d'opera professionale anche se la lite non è soggetta a mediazione obbligatoria e senza conseguenze processuali; al difensore spetta il solo indennizzo ex art. 2041 c.c. L'informativa non si identifica con la procura alle liti.
In una riga
La mancata informativa scritta sulla mediazione rende annullabile il contratto con l'avvocato anche per le liti non soggette a mediazione obbligatoria; l'informativa non può coincidere con la procura alle liti.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 4, comma 3. L'annullabilità del contratto tra avvocato e assistito per violazione degli obblighi di informazione è tuttora prevista. Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
