Rappresentanza in mediazione obbligatoria tramite procuratore speciale, forma della procura
C. App. Milano, sent. 26/08/2026, n. 2409/2026 - Rel. Siccardi
Massima
Nel regime anteriore al D.Lgs. 149/2022, nell'ambito della mediazione obbligatoria, la rappresentanza della parte tramite procuratore speciale non è espressamente inibita dalla legge ed è pertanto ammessa, a condizione che il rappresentante sia a conoscenza dei fatti e munito del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia; tale potere può essere validamente conferito anche mediante scrittura privata non autenticata. Nella specie la Corte, in riforma della sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda per irregolarità della delega, ritiene la domanda procedibile.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010. La delega a partecipare all'incontro è ammessa in presenza di giustificati motivi, in favore di un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, ed è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante (firma autenticata da pubblico ufficiale solo nei casi dell'art. 11, comma 7); il delegato cura la presentazione e la consegna della delega. Il principio della Corte, secondo cui è sufficiente la scrittura privata non autenticata, coincide con il testo vigente, che oggi lo prevede espressamente: la Corte stessa richiama la riforma del 2022 come conferma dell'orientamento precedente, e la decisione riguarda una mediazione svolta nel giudizio di primo grado R.G. 7488/2020, dunque anteriore al D.Lgs. 149/2022. Va letta insieme a Cass. n. 20992/2026 (scheda collegata), che, applicando il testo anteriore alla riforma, ha negato validità alla procura sottoscritta dalla parte senza autenticazione e firmata dal difensore per sola accettazione: per i procedimenti soggetti al testo vigente tale esito non è più riproponibile quanto alla forma, ferma l'esigenza dei giustificati motivi e dei poteri sostanziali del delegato.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
