Mancata partecipazione alla mediazione - Art. 12-bis, comma 2 - Applicazione a giudizio iscritto nel 2022 - Doppio del contributo unificato
Trib. Catania, sez. Terza Sezione, sent. 23/10/2026, n. 4689/2026 - Giudice Salvatore Gentile
Massima
Il convenuto che non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione è condannato, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Il Tribunale ritiene la norma applicabile al giudizio iscritto a ruolo nel 2022, perché entrata in vigore prima dell'incardinamento della causa. Non sono rimborsabili le spese di mediazione prive di documentazione giustificativa.
In una riga
Applica l'art. 12-bis, comma 2, a un giudizio iscritto nel 2022, ritenendolo in vigore prima dell'incardinamento.
E oggi?
Nota di contrasto. Il d.lgs. n. 149/2022 (Cartabia) è entrato in vigore il 18/10/2022, ma l'art. 35, comma 1, ne fissa l'efficacia dal 28/02/2023 per i soli procedimenti instaurati successivamente; l'art. 12-bis non è tra le norme anticipate o posticipate dall'art. 41, comma 1. Per un giudizio iscritto nel 2022 il regime applicabile è il previgente art. 8, comma 4-bis (somma pari al contributo unificato), come ritenuto da Trib. Tivoli n. 1311/2026 e Trib. Nola n. 3536/2026.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
