Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata partecipazione degli opponenti alla mediazione - Sanzione del previgente art. 8, comma 4-bis, ratione temporis
Trib. Nola, sent. 23/10/2026, n. 3536/2026 - Giudice Giovanna Astarita
Massima
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato prima del 28/02/2023, gli opponenti che non sono comparsi, né personalmente né tramite difensore, al procedimento di mediazione attivato dall'opposto sono condannati al versamento allo Stato di una somma pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 nel testo ratione temporis vigente, oggi sostituito dall'art. 12-bis.
In una riga
Ai giudizi anteriori alla riforma si applica la sanzione previgente pari al contributo unificato, non il doppio previsto dall'art. 12-bis.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 12-bis, comma 2. Per i giudizi instaurati dopo il 28/02/2023 la parte costituita che non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro è condannata al doppio del contributo unificato.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
