Osservatorio Giurisprudenziale — Massima
Tribunale di Torre Annunziata Civile, Sentenza n. 2357 del 2026-10-09
Tema: Mancata partecipazione alla mediazione – Sanzione pari al contributo unificato (art. 8, co. 4-bis, previgente) – Partecipazione del chiamato e accettazione tacita
Rilevanza redazionale: ★★★★☆
Massima
Il chiamato all’eredità che si limita a partecipare, quale parte invitata, all’incontro di mediazione non compie un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare l’eredità; diversamente, chi promuove la mediazione compie un atto di per sé significativo di tale volontà. La parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo è condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato (art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, testo previgente, applicato ratione temporis).
Principio di diritto
In un giudizio di divisione ereditaria, il Tribunale ritiene procedibile la domanda per la produzione del verbale negativo (30/03/2023) e applica, ratione temporis, la sanzione del previgente art. 8, co. 4-bis (importo pari al contributo unificato), oggi sostituita dall’art. 12-bis, co. 2 (doppio del contributo unificato).
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