Tribunale Post D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) Verificata sul testo integrale

Sfratto per morosità con mutamento del rito - Mediazione obbligatoria - Mancata adesione senza giustificato motivo - Condanna ex art. 12-bis

Trib. Termini Imerese, sent. 30/10/2026, n. 1753/2026 - Giudice Donatella Parla

Massima

Nel giudizio di sfratto per morosità con mutamento del rito e mediazione demandata, il resistente costituito che non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo è condannato al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010. L'assenza non vale come dissenso: la parte può esprimere un rifiuto solo dopo aver partecipato al primo incontro e acquisito le informazioni del mediatore.

In una riga

L'assenza al primo incontro non equivale a dissenso: alla parte costituita che non partecipa senza giustificato motivo si applica la sanzione dell'art. 12-bis.

E oggi?

La decisione riassume l'art. 12-bis come sanzione della parte invitata che non ha aderito alla mediazione, formula imprecisa rispetto al testo vigente del comma 2 (parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo); l'esito è conforme perché il resistente era costituito (testo verificato su Normattiva il 02/11/2026).

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

2011 - © Adierre Cameco S.r.l. - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni

Informativa sulla privacy • Cookie policy • Impostazione cookies

Sito web realizzato da Marco Panichi

Ha domande sulla mediazione civile? Chieda pure all'assistente virtuale di Adierre Cameco.