Corte d'appello Ante D.Lgs. 149/2022 Verificata sul testo integrale

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione (art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010)

C. App. Milano, sent. 26/08/2026, n. 2407/2026 - Rel. Occhiuto

Massima

Non integra giustificato motivo di mancata partecipazione al procedimento di mediazione la mera valutazione soggettiva, da parte del convocato, dell'infondatezza della pretesa avversaria: il giustificato motivo di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010 va inteso in senso oggettivo, alla stregua di un motivo impeditivo, perché una lettura diversa snaturerebbe la funzione deflattiva della mediazione obbligatoria. Confermata la condanna al versamento allo Stato di una somma pari al contributo unificato, applicata ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis (testo anteriore al 28/02/2023).

E oggi?

Nel testo vigente: la sanzione applicata dalla Corte, prevista dall'art. 8, comma 4-bis nel testo anteriore al 28/02/2023, è oggi disciplinata dall'art. 12-bis, comma 2: quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato (non più pari al contributo unificato); il comma 1 prevede inoltre gli argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. Il comma 4-bis dell'art. 8 vigente non riguarda più le sanzioni, ma la forma della delega. La nozione di giustificato motivo in senso oggettivo, affermata dalla Corte, resta riferibile alla formula «senza giustificato motivo» dell'art. 12-bis; per la delega, l'art. 8, comma 4, la ammette solo in presenza di giustificati motivi.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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