La partecipazione della società alla mediazione è delegabile
C. App. Perugia, sent. 06/02/2026, n. 73/2026
Massima
La partecipazione alla mediazione non è atto strettamente personale ed è delegabile. La società che partecipa al primo incontro tramite un delegato munito di poteri, assistita da un avvocato a sua volta delegato dal difensore nominato, assolve la condizione di procedibilità. Il verbale di mancato accordo sottoscritto anche dalla controparte ne attesta l'avvenuto esperimento.
In una riga
La società può partecipare alla mediazione tramite un delegato munito di poteri: la condizione di procedibilità è assolta.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
