PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione - Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc - Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell’improcedibilità in appello - Esclusione.
Cass. civ., sez. III, ord. 13/05/2025, n. 12858/2025
Massima
L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.
In una riga
non rilevabile l'improcedibilità in appello se il giudice di primo grado ha assegnato un termine per l'espletamento e l'inottemperanza non è stata rilevata o eccepita alla prima udienza successiva
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 2. Se la mediazione non è stata esperita, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine dell'art. 6. A quella udienza accerta se la condizione è soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità. Il principio resta attuale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
