Onere di attivare la conciliazione TICO o la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall'esercente (energia elettrica e gas)
Cass. civ., sez. III, sent. 29/06/2026, n. 22276/2026 - Rel. Giraldi
Massima
Nelle controversie in materia di energia elettrica e gas, la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con delibera ARERA n. 209 del 2016, deve essere attivata, prima dell'instaurazione del giudizio, dal cliente o utente finale esclusivamente nel caso in cui sia questi a voler promuovere una controversia nei confronti dell'esercente, sicché, ove il giudizio sia stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dall'esercente nei confronti del cliente per il pagamento del servizio reso e sia stato instaurato il giudizio di opposizione, l'onere di attivare la procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, titolare dell'interesse alla decisione di merito sulla pretesa creditoria.
In una riga
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall'esercente di energia elettrica o gas, l'onere di attivare la conciliazione TICO o la mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, titolare dell'interesse alla decisione di merito, e non sul cliente opponente.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
