Cassazione Ante D.Lgs. 149/2022 Massima ufficiale CED

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Rappresentanza - Conferimento del relativo potere con unico atto per più controversie - Ammissibilità - Fondamento.

Cass. civ., sez. III, sent. 31/05/2025, n. 14676/2025 - Rel. Tatangelo

Massima ufficiale del CED

In tema di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti può, con un'unica procura, conferire a un soggetto il potere di rappresentarla nei procedimenti di mediazione relativi a plurime controversie, atteso che richiedere che la procura sia conferita in relazione a una specifica lite comporterebbe un aggravio, non previsto dalla legge, per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

E oggi?

Nel testo vigente: art. 8, commi 4 e 4-bis. La parte partecipa personalmente; può delegare solo in presenza di giustificati motivi un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari. La delega è conferita con atto a firma non autenticata che riporta gli estremi del documento del delegante. Il principio dell'unica procura per più procedimenti resta compatibile, ma ogni delega deve rispettare questi requisiti.

Pronunce collegate

Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.

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