Condominio - Mancata comparizione della convenuta - Rimborso delle spese di mediazione - Somma equitativa ex art. 12-bis, comma 3: discrezionalità
Trib. Como, sez. Seconda Sezione, sent. 21/10/2026, n. 906/2026 - Giudice Giorgio Previte
Massima
Le spese sostenute per la mediazione obbligatoria, atto prodromico a una domanda poi accolta, sono rimborsabili dalla parte che, ritualmente convocata, non è comparsa, nei limiti dei parametri forensi e del valore indicato nella domanda di mediazione. La condanna al pagamento della somma equitativa prevista dall'art. 12-bis, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 è discrezionale («può condannare») e può essere negata quando, tenuto conto delle spese già poste a carico del soccombente, risulterebbe eccessivamente gravosa.
In una riga
Spese di mediazione rimborsabili alla parte vittoriosa; la somma equitativa dell'art. 12-bis, comma 3, è discrezionale.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
