Divisione - Convenuta contumace assente in mediazione - Condanna ex art. 12-bis, comma 2, nonostante la contumacia - Spese della fase di mediazione a carico della convenuta - Esclusa la somma equitativa del comma 3
Trib. Cremona, sent. 30/10/2026, n. 516/2026 - Giudice Antonia Gradi
Massima
Il Tribunale condanna la convenuta contumace, che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, riportando la norma riferita alla parte costituita senza confrontarsi con la contumacia. Esclude la condanna ex art. 12-bis, comma 3, e art. 96 c.p.c. e pone a carico della convenuta le spese della fase di mediazione insieme a quelle di lite.
In una riga
Alla convenuta contumace assente in mediazione è applicata la sanzione dell'art. 12-bis, comma 2 (doppio del contributo unificato); le spese della fase di mediazione sono liquidate con le spese di lite.
E oggi?
Nel testo vigente dell'art. 12-bis, comma 2, la sanzione colpisce la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo. La decisione la applica a una convenuta contumace, riportando la norma senza confrontarsi con la contumacia; in senso contrario Trib. Catania 4850/2026 (testo verificato su Normattiva il 02/11/2026).
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
