Sfratto per morosità con mutamento del rito - Mediazione obbligatoria - Mancata adesione senza giustificato motivo - Condanna ex art. 12-bis
Trib. Termini Imerese, sent. 30/10/2026, n. 1753/2026 - Giudice Donatella Parla
Massima
Nel giudizio di sfratto per morosità con mutamento del rito e mediazione demandata, il resistente costituito che non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo è condannato al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010. L'assenza non vale come dissenso: la parte può esprimere un rifiuto solo dopo aver partecipato al primo incontro e acquisito le informazioni del mediatore.
In una riga
L'assenza al primo incontro non equivale a dissenso: alla parte costituita che non partecipa senza giustificato motivo si applica la sanzione dell'art. 12-bis.
E oggi?
La decisione riassume l'art. 12-bis come sanzione della parte invitata che non ha aderito alla mediazione, formula imprecisa rispetto al testo vigente del comma 2 (parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo); l'esito è conforme perché il resistente era costituito (testo verificato su Normattiva il 02/11/2026).
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
