Conciliazione ARERA e domanda riconvenzionale: si applica il principio delle Sezioni Unite sulla mediazione
Trib. Palermo, sent. 12/06/2026, n. 3904/2026 - Giudice Cimino
Massima
Anche per il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di energia (deliberazione ARERA 209/2016/E/com) vale il principio affermato da Cass. S.U. n. 3452/2024 per la mediazione. La domanda riconvenzionale non eccentrica non è soggetta a un autonomo tentativo: la condizione è collegata al processo, già pendente dopo il tentativo fallito sulla domanda principale.
In una riga
La riconvenzionale non eccentrica non richiede un nuovo tentativo di conciliazione: vale il principio di Cass. S.U. 3452/2024.
E oggi?
Nel testo vigente: art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010: l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della «domanda introduttiva del giudizio». La formula è conforme al principio affermato da Cass. civ., S.U., sent. 7 febbraio 2024, n. 3452 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.), secondo cui la condizione di procedibilità riguarda solo l'atto introduttivo e non le domande riconvenzionali; il testo previgente parlava di «domanda giudiziale». La pronuncia delle Sezioni Unite non riguarda il settore energetico: l'estensione al tentativo obbligatorio di conciliazione ARERA è del Tribunale. L'art. 5, comma 3, lett. d), consente di assolvere alla condizione di procedibilità, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, mediante la procedura prevista dall'art. 2, comma 24, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481; la corrispondenza puntuale con la deliberazione ARERA 209/2016/E/com richiamata nella massima non è stata verificata.
Pronunce collegate
Le massime sono redatte dalla redazione dell'Osservatorio sul testo integrale dei provvedimenti; le massime ufficiali del CED della Corte di cassazione sono indicate come tali. Il contenuto non costituisce consulenza legale: verificare sempre l'attualità dell'orientamento e il regime normativo applicato.
