Quando si ha l’intento di avanzare eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, a causa del mancato esperimento della mediazione per quanto concerne le materie obbligatorie previste dall’ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, tale eccezione deve essere dal convenuto in giudizio. In alternativa essa deve essere avanzata, entro e non oltre la prima udienza della causa, dal giudice d’ufficio.

Con la sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Verona, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Bissoli, ha chiarito, preliminarmente in rito, che in rito: “va rigettata l’eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 poiché la stessa avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Il giudice specifica che l’eccezione di prescrizione, menzionata nelle conclusioni di parte convenuta, non può essere accolta in quanto solo genericamente dedotta.


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